Il nostro statuto

STATUTO della Associazione Culturale “UMANA”

ART. 1 – Denominazione – È costituita la Associazione Culturale “UMANA”,

regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del

presente Statuto.

ART. 2 – Sede – L’Associazione ha sede in Patti, Via Cattedrale 22. Il cambiamento

di indirizzo della sede all’interno dello stesso comune non costituisce modifica allo

statuto. Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite e soppresse

su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni, uffici staccati, sezioni.

ART. 3 – Durata – L’associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in

qualsiasi momento con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – Scopo – L’Associazione è apolitica e apartitica, libera e pluralistica; è

strutturata secondo principi democratici; non ha scopi di lucro, ma esclusivamente di

servizio, con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi,

riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione persegue i seguenti fini:

• diffondere la cultura nel mondo giovanile e non;

• ampliare la conoscenza letteraria, musicale ed artistica in genere, attraverso

contatti fra persone, enti ed associazioni;

• allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali,

affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura come un bene per la

persona ed un valore sociale;

• proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi

culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e

civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

• porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap,

possano trovare in tutte le espressioni culturali un sollievo al proprio disagio;

• la promozione e la diffusione della cultura e dell’arte;

• la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri

associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie

conoscenze e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare

della cultura in genere;

• l’Associazione potrà inoltre collaborare con enti pubblici e privati per il

conseguimento delle finalità statutarie

Per l’attuazione dell’oggetto sociale l’Associazione potrà compiere qualsiasi

operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali.

L’Associazione potrà altresì ricevere donazioni e offerte. Per realizzare quanto sopra

indicato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti

attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali:

• l’organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti, proiezioni,

workshop ed altre iniziative culturali e formative;

• l’organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali al fine di

promuovere e diffondere la cultura;

• l’organizzazione di rassegne musicali, cinematografiche, mostre d’arte, di

fotografia, sia in ambienti pubblici che privati;

• esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero domandate

dall’Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti

autorità o per delibera dell’Associazione stessa.

Potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, ipotecaria,

immobiliare, qualsiasi assunzione di finanziamenti anche assistiti da garanzie,

qualsiasi operazione finanziaria e bancaria, l’assunzione di partecipazioni in altre

imprese, purché tali attività non modifichino, nella sostanza, l’oggetto sociale sopra

determinato. Restano comunque escluse tutte quelle attività per le quali la legge

preveda particolari strutture societarie ovvero richieda particolari autorizzazioni.

ART. 5 – Patrimonio – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di

adesione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate

dall’Assemblea dei Soci, dai contributi di Enti pubblici e privati e di altre associazioni,

dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere, dai proventi delle attività poste in

essere dall’Associazione e dall’attività commerciale eventualmente svolta.

Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi (fa eccezione la

trasmissibilità delle quote mortis causa) e non sono in nessun caso rivalutabili.

Il patrimonio dell’Associazione deve essere destinato alla realizzazione degli scopi di

cui all’articolo precedente. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti nel

potenziamento dell’attività statutaria.

ART. 6 – Soci – Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa

iscrizione all’Associazione.

Possono far parte dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e

privati, associazioni in genere che condividono le finalità dell’organizzazione e

s’impegnano a realizzarle.

ART. 7 – Domanda di ammissione – Tutti coloro i quali intendono far parte

dell’Associazione dovranno presentare domanda.

L’ammissione a socio è subordinata alla ricorrenza dei seguenti requisiti:

• assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione

di pene che importino l’interdizione dai pubblici uffici;

• reale condivisione dello scopo sociale.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto della presentazione

della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da

parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione

non è ammesso appello. Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima entro 30 giorni

dalla presentazione della domanda di ammissione, questa si intenderà senz’altro

accolta (silenzio-assenso).

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno

essere controfirmate dall’esercente la patria potestà.

ART. 8 – Diritti dei soci – È sancita l’uniformità della disciplina del rapporto

associativo e delle modalità associative.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di

partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. I soci

maggiorenni in particolare sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto

ed i regolamenti dell’Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del

Consiglio Direttivo tra cui il Presidente dell’Associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali.

È esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio

efficacemente assunta permane sino al verificarsi di uno di uno dei requisiti di

cessazione previsti dall’art. 9.

I soci hanno il diritto di difendere il buon nome dell’associazione.

La carica di socio è gratuita. In relazione a specifici incarichi conferiti ai soci, potranno

comunque essere rimborsate le spese sostenute per l’espletamento della mansione,

anche forfetariamente dedotte e/o riconosciuti compensi, anche forfetari.

ART. 9 – Decadenza dei soci – I soci cessano di appartenere all’Associazione nei

seguenti casi:

• dimissioni volontarie;

• mancato rinnovo dell’iscrizione annuale;

• scioglimento dell’Associazione;

• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio

Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute

disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con il suo comportamento,

costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea dei soci,

alla cui riunione deve essere convocato il socio interessato, in seguito ad una disamina

degli addebiti.

L’associato radiato non può essere più riammesso.

Le dimissioni da socio dovranno essere inviate con lettera raccomandata al Consiglio

Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno. Le dimissioni non esimono il socio dal

pagamento delle quote associative arretrate. Qualora la lettera di dimissioni non giunga

entro tale termine il socio dimissionario sarà tenuto al versamento della quota

associativa per l’anno successivo.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati radiati o che, comunque, abbiano

cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati, né

hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 10 – Organi – Gli organi sociali, liberamente eleggibili, sono:

• l’assemblea dei soci;

• il Presidente;

• il Consiglio Direttivo.

ART. 11 – Assemblea dei soci – L’assemblea dei soci, è il massimo organo

deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione, all’attuazione delle cui decisioni provvede

il Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Diritti di partecipazione – Potranno prendere parte alle assemblee

ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della

quota annua.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un

associato. La delega può essere conferita soltanto ai soci.

Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 13 – Compiti dell’assemblea – L’assemblea ordinaria verrà convocata almeno

una volta l’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico e

finanziario dell’anno precedente e del bilancio preventivo per l’esercizio futuro, nonché

della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.

L’assemblea straordinaria avrà luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga

opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale caso

l’assemblea dovrà essere indetta entro i termini del 2° comma dell’art. 14.

Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al presedente comma in caso di

scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per

dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi

componenti, nonché qualora per le stesse ragioni vengano meno alcuni dei suoi

membri secondo quanto previsto dal successivo art. 18, al fine di provvedere alla

nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Rientrano inoltre nelle competenze dell’assemblea straordinaria:

• l’approvazione di eventuali modifiche allo statuto;

• l’approvazione del regolamento interno dell’Associazione e delle sue eventuali

modifiche;

• deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il

funzionamento dell’Associazione;

• deliberare sullo scioglimento dell’Associazione secondo quanto disposto

dall’art. 28 del presente statuto.

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in

mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza dal Consigliere più anziano quale socio

o di età. Il Presidente provvede a nominare il segretario il quale redige apposito verbale

dell’assemblea.

E’ compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell’assemblea.

ART. 14 – Convocazione – La convocazione dell’assemblea, oltre che dal Consiglio

Direttivo, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre

l’ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta.

La convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene a cura del

Consiglio Direttivo mediante apposito avviso affisso all’albo dell’Associazione presso

la sede della stessa almeno 8 giorni prima della data di convocazione. Tale avviso deve

contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e delle materie

da trattare. Qualora l’Associazione si dotasse di sito internet, sullo stesso deve essere

altresì pubblicato l’avviso di convocazione dell’assemblea, nei medesimi termini e con

gli stessi contenuti.

ART. 15 – Validità assembleare – Tanto l’assemblea ordinaria che quella

straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno

dei soci.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita in

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a

maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

ART. 16 – Modifiche statuto – Le eventuali modifiche del presente statuto potranno

essere discusse e deliberate solo dall’assemblea straordinaria dei soci e solo se poste

all’ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorreranno le maggioranze

previste per le modifiche statutarie dall’art. 21 codice civile.

ART. 17 – Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di

quattro membri fino ad un massimo di undici eletti dall’assemblea e nel proprio ambito

nomina il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere. Tutti gli incarichi

sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni

ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a

maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

In relazione a specifici incarichi conferiti ai membri del Consiglio dal Consiglio

Direttivo stesso ed inerenti alla carica ricoperta, potranno essere rimborsate

esclusivamente le spese sostenute per l’espletamento della mansione, anche

forfetariamente dedotte. L’eventuale mansione svolta è comunque assolta in modo

volontario e gratuito. I rimborsi spese, le indennità di trasferta, i compensi per

l’espletamento della propria attività professionale nei confronti dell’Associazione

sono ammessi anche nei confronti dei soci, nel solo caso in cui l’attività svolta, le spese

sostenute e le trasferte siano ricollegabili agli scopi istituzionali dell’Associazione.

Nel caso in cui uno o più componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di

proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore

dell’associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni fermo

restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di consigliere svolta.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale

sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, e dal

segretario verbalizzante ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i

presenti.

ART. 18 – Dimissioni – Nel caso in cui per qualsiasi ragione nel corso dell’esercizio

venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla

convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti. I nuovi consiglieri

resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà intendersi sciolto e non più in carica qualora per

dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi

componenti.

Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto

di sfiducia da parte dell’assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non

partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di

legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

ART. 19 – Convocazione Direttivo – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta

il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un

consigliere, senza formalità.

ART. 20 – Compiti del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di:

• deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro soci;

• redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario da

sottoporre all’assemblea;

• fissare le date dell’assemblea ordinaria dei soci da indire almeno una volta

l’anno e convocare l’assemblea straordinaria dei soci qualora lo ritenga

necessario o ne venga fatta richiesta dai soci;

• redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali

regolamenti interni relativi all’attività istituzionale dell’Associazione;

• promuovere l’allestimento di attività agonistiche e ricreative;

• provvedere alla gestione ed al coordinamento di eventuale personale

dipendente e collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando

su tali mansioni all’assemblea. Ai lavoratori dipendenti non potranno essere

corrisposti salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai

contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche;

• determinare l’importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le

modalità di pagamento da sottoporre all’assemblea dei soci;

• determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione

e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammessi corrispettivi per

prestazioni di servizi o cessioni di beni a soci, associati o partecipanti, ai

componenti del Consiglio Direttivo, a coloro che per qualsiasi motivo operino

per l’Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni

liberali a favore dell’Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro

affini entro il secondo grado.

• adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere

necessari da ratificare da parte dell’assemblea;

• curare l’ordinaria amministrazione e, con l’esclusione dei compiti

espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto, alla straordinaria

amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che

informa l’Associazione;

• attuare le finalità previste dallo statuto.

ART. 21 – Il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario – Il

Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economicofinanziario.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto devono essere redatti in maniera

chiara ed intellegibile per tutti gli associati.

Il rendiconto economico-finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e

deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed

economico-finanziaria dell’Associazione.

ART. 22 – Il Presidente – Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige

l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in

caso di insufficienza sociale, il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo e

chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.

Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e

patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo. Tali

consegne dovranno risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a

conoscenza del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci alla prima riunione utile.

Il verbale verrà conservato agli atti dell’Associazione ed inserito nel libro dei verbali

del Consiglio Direttivo liberamente consultabile dai soci.

ART. 23 – Il Vice Presidente – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di

sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga

espressamente delegato.

Può depositare la firma presso l’istituto bancario presso il quale è tenuto il c/c di

corrispondenza dell’Associazione, al fine di adempiere agli eventuali pagamenti in

assenza del Presidente.

ART. 24 – Il Segretario – Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente

e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e

in qualità di tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della

tenuta dei libri contabili e sociali nonché delle riscossioni e dei pagamenti da

effettuarsi.

ART. 25 – Anno sociale – L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano l’1 gennaio

e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 – Incompatibilità ed esclusioni – Non possono ricoprire cariche sociali i

componenti di Consigli Direttivi di altre associazioni che perseguano i medesimi scopi

sociali.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

• coloro che non siano maggiorenni;

• coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti dolosi.

ART. 27 – Clausola compromissoria – Tutte le controversie insorgenti tra

l’Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un

Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il

terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente

del Tribunale di Patti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo

all’altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando in nominativo

del proprio arbitro, da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data

dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di

aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza. L’altra parte dovrà nominare il

proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della

raccomandata di cui al comma precedente. In difetto l’arbitro verrà nominato, su

richiesta della parte che ha promosso l’arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Patti.

L’arbitrato avrà sede in Patti, ovvero nel luogo dove verrà eventualmente trasferita la

sede legale dell’Associazione. Il Collegio giudicherà con la massima libertà di forma,

dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

ART. 28 – Scioglimento – La richiesta di assemblea straordinaria avente all’o.d.g. lo

scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci aventi

diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Lo scioglimento dell’Associazione è

deliberato dall’assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con le

maggioranze, sia in prima che in seconda convocazione, previste per lo scioglimento

dall’art. 21 codice civile, e con esclusione del voto per delega.

L’assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita

l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del

patrimonio dell’Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che

persegua finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di

controllo di cui all’art. 3, c. 190, della L. 23/12/1996, n. 662 e s.m.i., fatta salva diversa

destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 – Norme e leggi dello Stato – Qualunque articolo o comma del presente

statuto sia in contrasto con la legislazione vigente e con le norme del Codice Civile, si

considera come non apposto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda al Codice Civile

e alla legislazione vigente.